Delibera di istituzione del Ramo O.N.L. U.S. – Diocesi di Pavia e del suo regolamento di funzionamento
Avuto il parere favorevole del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in data 13 aprile 2010 e del Collegio dei Consultori in data 14 aprile 2010, sulla base dei poteri conferitigli dalla carica e nella sua qualità di legale rappresentante della Diocesi di Pavia, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.M.I. 24/02/1987 e iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Pavia al n. 257 – fase. 257,
preso atto che:
– l’edificio della Chiesa Cattedrale Monumentale di Santo Stefano Martire in Pavia, – sito in Pavia, Piazza Duomo – di rilevante interesse artistico e storico e più comunemente chiamato “Duomo”, rappresenta il simbolo dell’unità pastorale dell’intera Diocesi ed è quindi fulcro e luogo privilegiato e deputato allo svolgimento di tutte le manifestazioni religiose e pubbliche di culto rappresentative della Diocesi pavese;
– la Fabbriceria della Chiesa Cattedrale Monumentale di Santo Stefano Martire in Pavia, con sede in Pavia, Piazza Duomo n. ll, ente onerato per titolarità di possesso della manutenzione e conservazione del Duomo medesimo, ha in fase di avanzata realizzazione i lavori di restauro per il suo integrale recupero funzionale;
– è indispensabile pervenire al più presto al ripristino funzionale del Duomo con le finalità predette, affiancando l’attività di recupero all’uso di attività pubblica di culto posta in essere dall’Ente Fabbriceria;
– la Diocesi di Pavia, considera lo svolgimento di tale attività ai sensi dell’art. 10 comma 9 del D. Lgs 460/97, quale attività di rilevanza sociale per utilità e solidarietà sociale nel settore della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni (cfr. art. 10 comma 1 lett. a n. 7);
– viene individuato quale strumento ragionevolmente idoneo, attraverso cui gestire in maniera consona e trasparente tale attività, un Ramo O.N.L.U.S. nell’ambito della Diocesi di Pavia;
DELIBERIAMO
che viene costituito, così come si costituisce, nell’ambito della Diocesi di Pavia, e con sede presso la medesima, un separato Ramo O.N.L.U.S. di gestione dell’attività, ai sensi dell’art. 10 comma 9 D. Lgs 460/97, con caratteristica di rilevanza sociale nel settore di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni (cfr. art. 10 comma 1 lett. a n. 7).
Contestualmente a questo nostro atto di costituzione del Ramo O.N.L.U.S. – Diocesi di Pavia,
APPROVIAMO
il seguente Regolamento in undici articoli, che ne disciplina la attività di gestione.
REGOLAMENTO DEL RAMO O.N.L.U.S. – DIOCESI DI PAVIA
Art. 1
L’attività di gestione sarà posta in essere sotto la denominazione “DIOCESI DI PAVIA -RAMO O.N.L.U.S.” e rigorosamente separata da quella riferita all’ente Diocesi di Pavia;
Art. 2
L’attività sarà riferita esclusivamente a favorire il lavoro di restauro e recupero funzionale con finalità d’uso di pubblico culto, nonché di valorizzazione e promozione del Duomo in accordo e ad integrazione delle azioni parallelamente poste in essere dall’ Ente Fabbriceria, onerato in qualità di Ente titolato per possesso, della manutenzione e conservazione dell’edificio.
I rapporti fra DIOCESI DI PAVIA – RAMO O.N.L.U.S. e l’Ente Fabbriceria potranno essere disciplinati da specifiche convenzioni.
Art. 3
L’attività posta in essere potrà quindi consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in iniziative di studio, promozione, ricerca e documentazione anche storica, destinate a interventi di tutela, manutenzione, conoscenza, valorizzazione e fruizione del bene di cui all’art. 2, compresa l’attività di sollecitazione, nelle forme consentite, della raccolta di offerte, erogazioni liberali e contributi finalizzati allo scopo istituzionale che saranno integralmente destinati alle finalità sopra citate (art. 2), sia direttamente, sostituendosi alle funzioni del soggetto proprietario individuato in premessa, sia in forza di apposita convenzione stipulata con il medesimo ente.
Art. 4
L’attività si svolgerà nel rispetto dei seguenti principi:
a) esclusivo perseguimento di finalità di utilità e solidarietà sociale;
b) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante il perdurare dell’attività, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale O.N.L.U.S. che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima unitaria struttura;
c) obbligo di reimpiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali sopra indicate e di quelle ad esse direttamente connesse;
d) obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’attività, in caso di sua cessazione o scioglimelo per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale O.N.L.U.S. o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge (cfr. art. 20 della legge 20/5/1985, n. 222).
Art. 5
L’attività sarà oggetto di puntuale rilevazione contabile separata con rispetto degli adempimenti formali, ai sensi dell’art. 25 D. Lgs. 460/97. con obbligo di rendi contazione annuale mediante bilancio o rendiconto e sua comunicazione esterna se prevista, in coincidenza con la chiusura di ogni esercizio amministrativo.
Art. 6
L’esercizio amministrativo avrà inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno solare.
Il primo esercizio ha decorrenza dalla data di registrazione del presente regolamento e termine il 31.12.2010.
Art. 7
L’attività viene ospitata, in via totalmente gratuita, presso i locali e le strutture operative della Diocesi di Pavia. Al Ramo O.N.L.U.S vengono assegnate le attività e le passività come elencate nell’Inventario allegato.
Art. 8
L’organizzazione, per l’espletamento delle attività, non potrà attribuirsi la proprietà o il possesso, ad alcun titolo, di beni strumentali propri.
Art. 9
La durata dell’attività si intende come a tempo indeterminato, fatto salvo il caso del pieno perseguimento delle finalità istitutive originarie, ovvero del perimento totale del bene di cui all’art. 2, o conseguentemente alla decretazione della sua cessazione o soppressione da parte dell’organo che l’ha istituita.
Art. 10
L’amministrazione dell’attività è rappresentata ed esercitata dall’organo istitutivo che ha facoltà di delegarla nell’ambito dei suoi poteri.
Art. 11
Il ramo O.N.L.U.S., così come viene costituito, dovrà conformarsi nei requisiti e nell’operatività agli adempimenti di legge previsti nonché sottoporsi ai riconoscimenti richiesti.
ll Vescovo Diocesano: Mons. Giovanni Felice Giudici
Pavia, 1 luglio 2010